Ordinanza — n. 36285/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIU MUZAFER nato il 24/05/1982 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; !n casc) di dttutione del presente piovvetrn-nto otnetletv: ge ,,t,,3!•ta e atit! cgzi do ne.tr,vtad 52 't-36/03 in 5,uanto: n d;sposto d'ufficio O a richiesta di parte <1;5(nttposto dalla legge Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 novembre 2020 la Corte d'appello di Firenze, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Grosseto, il giorno 13 dicembre 2017, aveva condannato Sejdiu Muzafer alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti, rideterminando la pena irrogata per effetto della dichiarazione dell'estinzione del reato di cui alla lettera C) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa; che con il secondo motivo lamentava la mancata sussunzione della condotta contestata nella fattispecie tentata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIU MUZAFER nato il 24/05/1982 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; !n casc) di dttutione del presente piovvetrn-nto otnetletv: ge ,,t,,3!•ta e atit! cgzi do ne.tr,vtad 52 't-36/03 in 5,uanto: n d;sposto d'ufficio O a richiesta di parte <1;5(nttposto dalla legge Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 novembre 2020 la Corte d'appello di Firenze, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Grosseto, il giorno 13 dicembre 2017, aveva condannato Sejdiu Muzafer alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti, rideterminando la pena irrogata per effetto della dichiarazione dell'estinzione del reato di cui alla lettera C) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa; che con il secondo motivo lamentava la mancata sussunzione della condotta contestata nella fattispecie tentata;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDIU MUZAFER nato il 24/05/1982 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; !n casc) di dttutione del presente piovvetrn-nto otnetletv: ge ,,t,,3!•ta e atit! cgzi do ne.tr,vtad 52 't-36/03 in 5,uanto: n d;sposto d'ufficio O a richiesta di parte <1;5(nttposto dalla legge Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 novembre 2020 la Corte d'appello di Firenze, riformava parzialmente la precedente sentenza con cui il Tribunale di Grosseto, il giorno 13 dicembre 2017, aveva condannato Sejdiu Muzafer alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti, rideterminando la pena irrogata per effetto della dichiarazione dell'estinzione del reato di cui alla lettera C) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione confermando nel resto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo a due motivi di impugnazione; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa; che con il secondo motivo lamentava la mancata sussunzione della condotta contestata nella fattispecie tentata;
Considerato che il ricorso è inammissibile; che entrambi i motivi si palesano come vietati in quanto impingenti esclusivamente in argomenti di merito, volti a prefigurare una diversa ricostruzione del quadro probatorio esclusi dal sindacato di legittimità di questa Corte; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 giugno 20