Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding a previously eliminated aggravating circumstance in tax fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marku Nikoll inadmissible due to a lack of interest. The appellant argued that an aggravating circumstance under Article 80 of the 1990 DPR was not excluded, yet this specific circumstance had already been removed by the Court itself in a January 2014 decision. Consequently, the Court ruled the appeal entirely unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, cpv. d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the alleged legal violation concerns a provision that has been definitively abolished or modified by a prior binding decision of the Court of Cassation, rendering the appeal devoid of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU NIKOLL nato il 12/01/1980 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/12/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 30/01/2009, nei confronti di MARKU NIKOLL confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, che, invece, era già stata eliminata in sede rescindente da questa Corte di cassazione con sentenza del 9 gennaio 2014.
Di qui la totale infondatezza del ricorso e la mancanza di interesse alla sua proposizione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore A