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Ordinanza — n. 36280/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AFFEO LUIGI nato a NAPOLI il 03/04/1990 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, pronunciando in sede rescissoria, con sentenza in data 05/11/2020, parzialmente riformava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 15/05/2018, nei confronti di D'AFFEO LUIGI, rideterminando la pena in senso a lui più favorevole ma confermando la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio sostanze soggette a restrizione pena massima

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AFFEO LUIGI nato a NAPOLI il 03/04/1990 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, pronunciando in sede rescissoria, con sentenza in data 05/11/2020, parzialmente riformava la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 15/05/2018, nei confronti di D'AFFEO LUIGI, rideterminando la pena in senso a lui più favorevole ma confermando la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto in termini di lieve entità.

Il motivo è inammissibile. La questione relativa alla qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è stata irrevocabilmente risolta in sede rescindente dalla Corte di Cassazione che ne ha escluso la applicazione. Tale questione, di conseguenza, esulava dalla cognizione del giudice del rinvio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore ALDO