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Ordinanza — n. 36279/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual arguments exceeding cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36279/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Laura Macaro's appeal inadmissible because it relied on factual arguments requiring access to trial records, a power reserved for the lower court. The appellant argued for a different factual assessment, but the Supreme Court held that reviewing facts is exclusively the duty of the judge of merit. Consequently, the appeal was rejected, and Macaro was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 593, u.c., cod. proc. pen.; Art. 568, u.c., cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the lower court, as such assessment is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual review cassation powers judge of merit procedural costs menomazione psichica oltraggio alla corte recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 593, u.c., cod. proc. pen.
Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art.
Art. 568, u.c., cod. proc. pen.
pen.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 674 cod. pen
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LATINA, con sentenza in data 14/11/2019, condannava MACARO LAURA alla pena di 120 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACARO LAURA nato a FONDI il 02/01/1965 avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di LATINA, con sentenza in data 14/11/2019, condannava MACARO LAURA alla pena di 120 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 674 cod. pen. L'imputata ha proposto appello. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., cod. proc. pen.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, u.c., cod. proc. pen. Il ricorso, così qualificato l'appello, è inammissibile perché, coerentemente al mezzo di impugnazione effettivamente prescelto, è articolato mediante deduzioni fattuali che presuppongono la possibilità del giudice dell'impugnazione di accedere agli atti e leggerne il contenuto, possibilità preclusa alla Corte di cassazione.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante l'allegazione del contenuto delle prove e di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore ALDO A ETO Il Presidente - 6 2021 VITO