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Ordinanza — n. 36273/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on evidence and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Pierluigi Talamo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial acquittal on tax record destruction and a reduced sentence, arguing insufficient evidence and improper recidivism application. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court relied on irrefutable proof of tax evasion and the defendant's long criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. costituzionali: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and the party did not act in bad faith regarding the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded bad faith tax evasion evidence recidivism sentencing recidiva nell'infrazione rimborso dell'IVA persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMO PIERLUIGI nato a MARTINA FRANCA il 18/09/1962 avverso lala sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO-vgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 7 ottobre 2020 la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, riformava parzialmente la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Taranto, il giorno 20 giugno 2018, aveva condannato Talamo Pierluigi alla pena di anni 2 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti, assolvendo l'imputato limitatamente alle ipotesi di distruzione/occultamento dei registri IVA per gli anni d'imposta 2014 e 2016 perché il fatto non sussiste, e confermando nel resto e rideterminando per l'effetto la pena inflitta in complessivi anni 1 di reclusione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ai due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata in quanto asseritamente carente dal punto di vista del quadro probatorio a carico del ricorrente; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato la contestata recidiva reiterata e più in generale, in punto di dosimetria della pena.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta manifestamente infondato; che la Corte territoriale, ha adeguatamente chiarito le ragioni su cui ha fondato il proprio convincimento in ordine alla penale responsabilità del prevenuto sulla scorta di incontrovertibili argomenti probatori quali la totale evasione fiscale per l'anno 2010 e le evidenti discrasie emerse tra movimentazioni bancarie e scritture contabili; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte pugliese, con lineare chiarezza, ha motivato tanto la applicazione della contestata recidiva reiterata e più in generale la dosimetria della pena complessivamente inflitta sulla scorta della considerazione che la condotta contestata al ricorrente è durata per più di sei anni e riscontrando numerosi precedenti penali gravanti in capo ad esso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Cos