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Ordinanza — n. 36272/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defense lawyer was not registered on the Supreme Court's special roster.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36272/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense attorney signing the petition was not registered on the Supreme Court's special roster. The lower court had convicted the defendant of a minor offense, and the defendant sought to appeal solely on the grounds of unregistered counsel under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected the appeal, ruling that the procedural defect rendered the petition void and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 568, u.c., c.p.p.; Art. 593, u.c., c.p.p.: An appeal filed by a defense lawyer not registered on the special roster of the Court of Cassation is inadmissible.

Parole chiave

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defense lawyer registration special court roster inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural defect court costs Cassazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è proposta e sottoscritta da difensore non iscritto all'albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 568, u.c., c.p.p.
593, u.c., c.p.p.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p. Il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è proposta e sottoscritta da difensore non iscritto all'albo speciale di questa Corte di cassazione (art.
Art. 593, u.c., c.p.p.
Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANZA GABRIELE nato a SAN MARZANO SUL SARNO il 09/08/1968 avverso la sentenza del 04/06/2020 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FROSINONE, con sentenza in data 04/06/2020, dichiarava FRANZA GABRIELE colpevole del reato di cui all'art. 55, d.lgs. n. 81/2008, e lo condannava alla pena dell'ammenda. Ha proposto appello l'imputato per il ministero di difensore non iscritto all'albo di cui all'art.613 CPP. Trattandosi di sentenza inappellabile (art. 593, u.c., c.p.p.), gli atti sono stati trasmessi a questa Corte ai sensi dell'art. 568, u.c., c.p.p. Il ricorso è inammissibile perché l'impugnazione è proposta e sottoscritta da difensore non iscritto all'albo speciale di questa Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, dì euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore ALDO