Italian Supreme Court annuls appeal verdict due to statute of limitations expiration despite procedural notification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Second Instance Court's verdict without remittal because the alleged crimes had expired under the statute of limitations. Although the defendants argued that the appeal summons was invalidly served at their lawyer's office rather than their residence, creating a nullity, the Court found the substantive issue decisive. The court determined that the crimes were extinguished by prescription as of August 2020, rendering the procedural defect moot and the conviction legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 158 c.p.; Art. 182 c.p.p.: While defective service of an appeal summons may constitute a nullity, the expiration of the statute of limitations extinguishes the criminal liability, annulling the judgment regardless of procedural irregularities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VELLA GAETANO RENATO nato a GELA il 30/01/1957 D'ANGELI ANGELA nato a GELA il 25/07/1958 avverso la sentenza del 04/08/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta ha, con sentenza pronunziata in data 4 agosto 2020, parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 21 gennaio 2020, il Tribunale di Gela aveva dichiarato la penale responsabilità di Vella Gaetano Renato e di D'Angeli Angela in ordine ai reati loro ascritti, attinenti alla disciplina edilizia e delle costruzioni in cemento armato, e li aveva, pertanto, condannati alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda. La Corte territoriale ha, in particolare, confermato la responsabilità dei prevenuti, limitandola però solo a talune delle opere realizzate, riducendo, pertanto la pena loro inflitta a mesi 1 di arresto ed euro 5.200,00 di ammenda ciascuno; la Corte territoriale ha, altresì, concesso ai due prevenuti il beneficio della non menzione della sentenza di condanna nei certificati penali spediti a richiesta dei privati.
Avverso la sentenza del giudice del gravame hanno interposto ricorso per cassazione i due prevenuti, articolando un unico motivo di ricorso, avente ad oggetto la nullità della sentenza, per violazione delle norme processuali, essendo stata omessa la notificazione nei loro confronti del decreto di citazione a giudizio di fronte alla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per le ragioni che saranno esposte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Osserva, infatti, il Collegio che la difesa dei ricorrenti ha lamentato il fatto che l'avviso di udienza per la trattazione del giudizio di fronte alla Corte di appello sia stato loro notificato non presso il domicilio dichiarato, cioè presso la loro residenza, ma presso lo studio del loro difensore fiduciario. Di tanto la predetta difesa ha prodotto idonea documentazione e, comunque, ciò è stato effettivamente riscontrato tramite la verifica degli atti del fascicolo cui questa Corte, attesa la natura processuale del vizio denunziato, ha potuto avere pieno e legittimo accesso.
E' ben vero che secondo un certo, non isolato orientamento giurisprudenziale, anche di questa Corte, la notificazione del decreto di citazione in appello all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile solo entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 ottobre 2018, n. 48916; idem Sezione VI penale 13 ottobre 2014, n. 42755), termini che nella fattispecie sono spirati invano.
Deve, tuttavia, rilevarsi che siffatto principio è stato, a sua volta, contraddetto da altro, sostanzialmente coevo, orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna al difensore al di fuori dei casi previsti dalla legge, integra una nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che può essere sanata soltanto dalla comparsa (o dalla espressa rinuncia a comparire) dell'imputato in udienza, ovvero da atti personali di difesa che evidenziano la conoscenza della vocatio in ius (Corte di cassazione, Sezione H penale, 15 ottobre 2018, n. 46763), atti questi che nel presente caso non risulta che siano stati compiuti dai due imputati, ora ricorrenti.
Ciò considerato, ritiene il Collegio che, quale che sia l'orientamento cui debba darsi maggiore credito fra quelli or ora esposti, parrebbe indubitabile che, a fronte di un siffatto divaricamento giurisprudenziale, la tesi implicitamente fatta propria dai ricorrenti, cioè che il vizio di notificazione dedotto integri un'ipotesi di nullità assoluta deducibile per la prima volta anche in sede di ricorso per cassazione, non possa definirsi manifestamente infondata, con la conseguente impossibilità di pronunziare la inammissibilità del ricorso da costoro proposto.
Ciò impone, anche per un obbiettivo criterio di economia dei mezzi processuali, attesa la non evidenza della possibilità di adottare una pronunzia ampiamente liberatoria nel merito in favore dei prevenuti, la verifica della persistente attualità dei reati loro ascritti. Attualità che, alla luce della stessa sentenza ora impugnata, appare insussistente, considerato che è stata la stessa Corte nissena ad avere indicato nella sentenza impugnata la data del 20 agosto 2020 quale termine ultimo di maturazione della prescrizione degli stessi reati.
Tenuto, perciò, conto dell'avvenuto spirare di tale termine, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati contestati ai due ricorrenti estinti per prescrizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 giug