Cassation appeals against plea bargain sentences without explicit non-mention of conviction are inadmissible due to lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by two defendants inadmissible due to a lack of legal interest. The defendants argued they were entitled to the benefit of non-mention of conviction under Article 175 of the Criminal Code, despite the lower court applying a conditional sentence based on a plea bargain. The court ruled that established case law prohibits challenging such sentences when the benefit does not explicitly appear in the judgment, as it is automatically derived from the statutory provisions governing plea agreements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 c.p.; Art. 24, comma 1, lett. e) and Art. 25, comma 1, lett. e) d.P.R. 313/2002: In plea bargain proceedings, appeals against sentences not explicitly stating the benefit of non-mention of conviction are inadmissible due to lack of interest, as the benefit is automatically derived from the statutory framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANANASSO MARIA CONCETTA nato a TROINA il 13/10/1962 LONGHITANO ANTONINO GIUSEPPE nato a TROINA il 16/06/1957 avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 25/11/2020, applicava nei confronti di ANANASSO MARIA CONCETTA e LONGHITANO ANTONINO GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., c.p., 2, d.lgs. n. 74/2000. Propongono ricorso per cassazione gli imputati lamentando la mancata applicazione del beneficio di cui all'art. 175, c.p., benché gli stessi ne avessero diritto e il giudice avesse concesso la sospensione condizionale della pena. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di interesse. Costituisce insegnamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di patteggiamento, è inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza che non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna cui sia stata condizionata la richiesta, atteso che, in caso di applicazione della pena, detto beneficio discende direttamente dagli artt. 24, comma 1, lett.
e) e 25, comma 1, lett. e), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 7, n. 14123 del 09/02/2018, Rv. 272481 - 01; Sez. 3, n. 5040 del 17/01/2012, Rv. 252130 - 01; Sez. 4, n. 22951 del 23/04/2001, Rv. 219111 - 01). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estens