Ordinanza — n. 36265/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) nato a BIELLA il 19/01/1986 POLIDORI FRANCESCO nato a BIELLA il 06/11/1991 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; t
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/10/2020, pronunciando in sede di rinvio e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA, in data 04/05/2015, nei confronti di LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) e POLIDORI FRANCESCO, assolveva i predetti dal reato di cui al capo B (art. 707 CP) perché il fatto non sussiste ma confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo A (artt. 110, 624- bis, 625 CP). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) nato a BIELLA il 19/01/1986 POLIDORI FRANCESCO nato a BIELLA il 06/11/1991 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; t
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 09/10/2020, pronunciando in sede di rinvio e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di BIELLA, in data 04/05/2015, nei confronti di LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) e POLIDORI FRANCESCO, assolveva i predetti dal reato di cui al capo B (art. 707 CP) perché il fatto non sussiste ma confermava la condanna in relazione al reato di cui al capo A (artt. 110, 624- bis, 625 CP). Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: LOFIEGO RACO MARCELLO (CUI 01NQ2YC) deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.
POLIDORI FRANCESCO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Il Lofiego deduce la generica violazione dell'art. 129 c.p.p. benché l'affermazione della sua penale responsabilità per il residuo delitto di cui al capo A fosse stata irrevocabilmente affermata da questa Corte in sede rescindente. Anche nei confronti del Polidori, la pena stabilita per il (residuo) reato costituiva punto non più revocabile in sede rescissoria stante la chiara affermazione della sentenza rescindente che ha escluso la possibilità di una rinnovata valutazione dei criteri utilizzati in sede di merito per la determinazione della pena applicata per il predetto (residuo) delitto.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore ALDO AC TO A Il Presi