Ordinanza — n. 36262/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW IBRAHIM nato il 15/08/1990 avverso la sentenza del 26/11/2018 del "TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim Jallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che la denunziata mancanza di correlazione tra patto e sentenza di patteggiamento è immediatamente smentita dal tenore dell'accordo consacrato nel verbale del 9 luglio 2018 ( nel quale si dava espressamente conto che l'accordo non prevedeva la sospensione della pena, perché l'imputato non ne aveva diritto), il che impediva comunque la concessione del beneficio rivendicato dall'odierno ricorso. Ritenuto che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JALLOW IBRAHIM nato il 15/08/1990 avverso la sentenza del 26/11/2018 del "TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ibrahim Jallow avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato atteso che la denunziata mancanza di correlazione tra patto e sentenza di patteggiamento è immediatamente smentita dal tenore dell'accordo consacrato nel verbale del 9 luglio 2018 ( nel quale si dava espressamente conto che l'accordo non prevedeva la sospensione della pena, perché l'imputato non ne aveva diritto), il che impediva comunque la concessione del beneficio rivendicato dall'odierno ricorso. Ritenuto che alla inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò