Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36261/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36261/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36261/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC OVIDIU FLORIN nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE• ato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ovidiu Florin Durac avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti, afferenti la logicità e la completezza della motivazione adottata a sostegno della decisione impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al di là della estrema genericità che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità alla luce di quanto previsto dall'ad 448, comma 2 bis , stesso codice; ritenuto ancora che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36261/2021 — snpen · Corte di Cassazione: udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ovidiu Florin Durac avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti, afferenti la logicità e la completezza della motivazione adottata a sostegno della decisione impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al di là della estrema genericità che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità alla luce di quanto previsto dall'ad 448, comma 2 bis , stesso codice; ritenuto ancora che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione censure procedurali motivo legale d'esclusione motivi validi concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURAC OVIDIU FLORIN nato il 18/09/1993 avverso la sentenza del 25/01/2021 del TRIBUNALE di TRIESTE• ato avviso alle parti . udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ovidiu Florin Durac avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti, afferenti la logicità e la completezza della motivazione adottata a sostegno della decisione impugnata, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., al di là della estrema genericità che li connota, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità alla luce di quanto previsto dall'ad 448, comma 2 bis , stesso codice; ritenuto ancora che l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che a tanto conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini \ D E 1- r:nnr\ IN u‘k- -. rì 2021