Ordinanza — n. 36256/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DIEGO nato a NOLA il 06/10/1983 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Simonetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile atteso perché contrasta unicamente la determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto anche alla luce della assenza di argomentate contestazioni, mosse con l'appello, in ordine alla misura dell'aumento apportato per la continuazione, non altrimenti dettagliate neppure in sede di legittimità. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36256/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI DIEGO nato a NOLA il 06/10/1983 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Diego Simonetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile atteso perché contrasta unicamente la determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione sul punto anche alla luce della assenza di argomentate contestazioni, mosse con l'appello, in ordine alla misura dell'aumento apportato per la continuazione, non altrimenti dettagliate neppure in sede di legittimità. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini /9