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Ordinanza — n. 36253/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36253/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36253/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANNOUR ABID nato il 14/03/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di PARMA!<=111n1:iztrti;L-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abid Bannour avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato atteso che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione , in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36253/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, ancora, che l'inammissibilità va nella specie dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione legittimazione ad agire allegazioni insufficientemente motivate memoria illeggibile capacità di stare in giudizio difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BANNOUR ABID nato il 14/03/1986 avverso la sentenza del 23/02/2021 del TRIBUNALE di PARMA!<=111n1:iztrti;L-- udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abid Bannour avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato atteso che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione , in ragione della peculiare natura e dell'elevato livello di complessità tecnica del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8914 del 21 dicembre 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto, ancora, che l'inammissibilità va nella specie dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1 lett.

a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Strof ogini ') A , ( l.i: ii :