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Ordinanza — n. 36252/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were non-appealable and lacked specific comparison with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36252/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because all raised grounds were prohibited in the finality stage. The appellant argued for a different characterization of the escape and alleged non-application of Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these points. The court ruled that the escape was proven by uncontested facts and the duration was minimal, rendering the cassation arguments merely repetitive and lacking the required specific comparison with the first-instance reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower court or lack a specific comparison with the factual and legal evaluations made by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive grounds lack of specific comparison escape from execution Article 131-bis Penal Code motivo rilevante d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
della motivazione, per giungere alla conclusione contrastata dal ricorso) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
della motivazione, per giungere alla conclusione contrastata dal ricorso) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARNATO ANIELLO nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 09/04/1958 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Aniello Incarnato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi addotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ( il tema inerente la configurabilità della contestata evasione risulta immediatamente smentito dalla motivazione spesa al punto 2 dei motivi della decisione impugnata, alla luce della condotta accertata, incontroversa nei suoi estremi in fatto: viene rimarcato peraltro che nel caso la durata della violazione accertata ha avuto una limitata consistenza, poco più di un'ora rispetto al limite orario prefissato per il rientro presso il domicilio di esecuzione, solo per l'intervento degli operanti, allertati da una fonte confidenziale); sia perché connotati da una evidente aspecificità ( la doglianza prospettata in relazione alla mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen. difetta di qualsivoglia confronto con le valutazioni spese dalla Corte del merito, punto 2.1. della motivazione, per giungere alla conclusione contrastata dal ricorso) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Bene