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Ordinanza — n. 36251/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation on alleged reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36251/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michael Mura inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant alleged defects in the lower court's reasoning, but the court found these claims generic and unsupported by specific arguments under the Code of Criminal Procedure. The court determined the first-instance judgment was legally sound, noting the appellant's conscious choice to oppose control measures endangereded public safety, thereby validating the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when alleged defects in reasoning are generic and fail to specify the actual vitiating circumstances typified by the procedural code.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal defects in reasoning generic allegations Code of Criminal Procedure inadmissibility ruling conscious opposition public safety rifiuto del servizio militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURA MICHAEL nato a CAGLIARI il 08/01/1992 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Michael Mura avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, sia perché denunzia asseriti vizi di motivazione ( genericamente contestata come mancante, contraddittoria o palesemente illogica senza argomentare con specificità sulla effettiva connotazione del vizio prospettato tra quelli tipizzati dal codice di rito sotto questo versante) quando per contro la lettura del provvedimento impugnato da conto della presenza di un argomentare caratterizzato da una lineare e esauriente disamina dei dati processuali che l'impugnazione contrasta inadeguatamente, anche sotto il versante della violazione di legge ( per la ritenuta insussistenza del dolo del reato contestato e ritenuto) ribadendo pedissequamente profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni corrette e coerenti ( al punto 6.1.3. si rimarca l'indifferenza al fine della ricostruzione difensiva, ribadita anche in sede di legittimità, facendo leva sulle connotazioni del fatto, coerentemente dirette a disvelare la consapevole scelta del ricorrente di opporsi al controllo degli operanti mettendo concretamente a repentaglio l'incolumità di uno di questi).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ben t.V3. Paternò Raddusa Stefa o