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Ordinanza — n. 36250/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for failing to address the court's reasoning on atypical mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36250/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it sought to challenge the denial of atypical mitigating circumstances without engaging with the lower court's specific reasoning. The appellant failed to provide positive evidence contrary to the court's assessment, which explicitly devalued the appellant's confession and noted the absence of supporting elements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal challenging the denial of atypical mitigating circumstances is inadmissible if it fails to confront the specific reasoning and evidence assessment provided by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility atypical mitigating circumstances confession devaluation lack of positive evidence procedural costs award circostanza attenuante attendibilità dei testimoni partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIMI AHMED nato il 10/08/1976 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Mimi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché mira a contrastare il giudizio speso nel denegare le attenuanti atipiche senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla Corte territoriale nel supportare la conclusione raggiunta ( in sentenza viene rimarcata l'assenza di elementi positivi utili a sostenere una diversa conclusione, mai addotti dalla difesa, con l'esclusione del riferimento alla confessione operata dal ricorrente, espressamente devalutata nel suo rilievo dalla Corte del merito, senza che il ricorso nulla abbia obiettato avverso le argomentazioni svolte sul punto). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedet Paternò Raddusa Stefanp 1ogini DEPOSITATA IN CANCELLERIA — 61