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Sentenza — n. 36249/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36249/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36249/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PEDERZOLI MATTEO nato a BOLOGNA il 17/05/1986 VENTURA NICOLAS nato a BOLOGNA il 08/10/1987 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Nicolas Ventura e Matteo Pederzoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato, preliminarmente, che, come da certificazione in atti, il ricorrente Ventura è deceduto in data 1 gennaio 2021 e che in conseguenza, limitatamente alla posizione del citato imputato, il reato deve ritenersi estinto per intervenuta morte del reo e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione; ritenuto che il ricorso di Matteo Pederzoli è inammissibile perchè lascia inalterata la conclusione della accertata presenza di più persone nel frangente temporale di esecuzione della condotta oltraggiosa contestata, atteso che le doglianze esposte sono meramente riproduttive dei profili di censura interposti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione all'evidenza immune da vizi prospettabili in sede di legittimità ( a pagina 3, punto 1, della sentenza viene nuovamente scrutinato il portato della deposizione del teste Rollo, escludendo le ragioni di intima contraddittorietà del relativo propalato, ribadite in questa sede dalla difesa in termini di marcata inammissibilità, perché la relativa doglianza non è tesa a denunziare la manifesta illogicità della semantica probatoria privilegiata dalla Corte territoriale relativa al dato in questione bensì a sollecitare una lettura alternativa della stessa, già smentita dai giudici del merito); rilevato, infine, che all'inammissibilità del ricorso del Pederzoli conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36249/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di revisione rigetto provvisorio dell'opposizione ripudiazione impugnabilità della decisione di rinvio censure procedurali impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PEDERZOLI MATTEO nato a BOLOGNA il 17/05/1986 VENTURA NICOLAS nato a BOLOGNA il 08/10/1987 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Nicolas Ventura e Matteo Pederzoli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato, preliminarmente, che, come da certificazione in atti, il ricorrente Ventura è deceduto in data 1 gennaio 2021 e che in conseguenza, limitatamente alla posizione del citato imputato, il reato deve ritenersi estinto per intervenuta morte del reo e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per tale ragione; ritenuto che il ricorso di Matteo Pederzoli è inammissibile perchè lascia inalterata la conclusione della accertata presenza di più persone nel frangente temporale di esecuzione della condotta oltraggiosa contestata, atteso che le doglianze esposte sono meramente riproduttive dei profili di censura interposti con l'appello e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione all'evidenza immune da vizi prospettabili in sede di legittimità ( a pagina 3, punto 1, della sentenza viene nuovamente scrutinato il portato della deposizione del teste Rollo, escludendo le ragioni di intima contraddittorietà del relativo propalato, ribadite in questa sede dalla difesa in termini di marcata inammissibilità, perché la relativa doglianza non è tesa a denunziare la manifesta illogicità della semantica probatoria privilegiata dalla Corte territoriale relativa al dato in questione bensì a sollecitare una lettura alternativa della stessa, già smentita dai giudici del merito); rilevato, infine, che all'inammissibilità del ricorso del Pederzoli conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ventura Nicolas per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di Pederzoli Matteo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente