Ordinanza — n. 36248/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLA GIUSEPPE nato a VENARIA REALE il 22/10/1951 avverso !a sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ciulla avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze proposte introducono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mettono in discussione il tema della recidiva benché la sentenza impugnata risulti sorretta da una complessiva, sufficiente e non illogica motivazione e dia adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, peraltro prospettate in appello in termini di marcata generosità, tali da rendere inammissibile a monte la relativa deduzione Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIULLA GIUSEPPE nato a VENARIA REALE il 22/10/1951 avverso !a sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Ciulla avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto le doglianze proposte introducono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, meramente riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e mettono in discussione il tema della recidiva benché la sentenza impugnata risulti sorretta da una complessiva, sufficiente e non illogica motivazione e dia adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, peraltro prospettate in appello in termini di marcata generosità, tali da rendere inammissibile a monte la relativa deduzione Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il President