Ordinanza — n. 36247/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA GIOVANNI nato a PALERMO il 06/02/1967 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Licata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a riposare su censure manifestamente inconferenti (la ritenuta non particolare gravità dei fatti, evocata a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio, non entra certamente in contraddizione, ne logica , né giuridica, con la verifica sottesa alla sussistenza delle condizioni utili per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.), si è anche rivelato manifestamente aspecifico in quanto privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale nel denegare l'applicabilità del citato art. 131 bis cod. pen. ( in motivazione si da atto di più condanne per reati della stessa indole del fatto a giudizio, delle quali due proprio per oltraggio, a conferma di una abitualità ostativa rispetto alla causa di non punibilità rivendicata, destinata ad assorbire ogni ulteriore approfondimento legato alla possibile particolare tenuità dell'offesa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a riposare su censure manifestamente inconferenti (la ritenuta non particolare gravità dei fatti, evocata a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio, non entra certamente in contraddizione, ne logica , né giuridica, con la verifica sottesa alla sussistenza delle condizioni utili per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.), si è anche rivelato manifestamente aspecifico in quanto privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale nel denegare l'applicabilità del citato art. 131 bis cod. pen. ( in motivazione si da atto di più condanne per reati della stessa indole del fatto a giudizio, delle quali due proprio per oltraggio, a conferma di una abitualità ostativa rispetto alla causa di non punibilità rivendicata, destinata ad assorbire ogni ulteriore approfondimento legato alla possibile particolare tenuità dell'offesa).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICATA GIOVANNI nato a PALERMO il 06/02/1967 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Licata avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, oltre a riposare su censure manifestamente inconferenti (la ritenuta non particolare gravità dei fatti, evocata a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio, non entra certamente in contraddizione, ne logica , né giuridica, con la verifica sottesa alla sussistenza delle condizioni utili per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.), si è anche rivelato manifestamente aspecifico in quanto privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale nel denegare l'applicabilità del citato art. 131 bis cod. pen. ( in motivazione si da atto di più condanne per reati della stessa indole del fatto a giudizio, delle quali due proprio per oltraggio, a conferma di una abitualità ostativa rispetto alla causa di non punibilità rivendicata, destinata ad assorbire ogni ulteriore approfondimento legato alla possibile particolare tenuità dell'offesa).
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Stefano Mogini n ' , 2