Ordinanza — n. 36246/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROVA GERLANDO nato a NOVARA il 2 7/12/1978 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerlando Grova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè aspecifico privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale a sostegno della riscontrata sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, delle fattispecie incriminatrici contestate e ritenute ( con riguardo in particolare alle emergenze in fatto tratte dalle dichiarazioni del teste Palermo e alla devalutazione del rilievo da ascrivere alla deposizione della teste Francia). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè aspecifico privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale a sostegno della riscontrata sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, delle fattispecie incriminatrici contestate e ritenute ( con riguardo in particolare alle emergenze in fatto tratte dalle dichiarazioni del teste Palermo e alla devalutazione del rilievo da ascrivere alla deposizione della teste Francia). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROVA GERLANDO nato a NOVARA il 2 7/12/1978 avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gerlando Grova avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè aspecifico privo di un confronto critico con gli snodi essenziali del motivare reso dalla Corte territoriale a sostegno della riscontrata sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, delle fattispecie incriminatrici contestate e ritenute ( con riguardo in particolare alle emergenze in fatto tratte dalle dichiarazioni del teste Palermo e alla devalutazione del rilievo da ascrivere alla deposizione della teste Francia). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente BenedetSo Paternò Raddusa St Mogini (20 Li p (-)scrAT A O CANC