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Ordinanza — n. 36243/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATEPIETRO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 02/05/1981 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Fratepietro avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per diverse concorrenti ragioni la prima delle quali, di certo assorbente, è data dall'indifferenza al fine della lamentata violazione del contraddittorio perché la decisione adottata poteva essere resa d'ufficio senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, in considerazione della ragione di inammissibilità riscontrata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585 e 591, primo comma, lettera c), e secondo comma, cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 585 e 591, primo comma, lettera c), e secondo comma, cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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notifica tardiva dei difetti preclusione per tardività ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro opposizione tardiva intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATEPIETRO GIUSEPPE nato a ANDRIA il 02/05/1981 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Fratepietro avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per diverse concorrenti ragioni la prima delle quali, di certo assorbente, è data dall'indifferenza al fine della lamentata violazione del contraddittorio perché la decisione adottata poteva essere resa d'ufficio senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, in considerazione della ragione di inammissibilità riscontrata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 585 e 591, primo comma, lettera c), e secondo comma, cod. proc. pen. Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Pate