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Ordinanza — n. 36242/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as issues were already properly examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36242/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued she could not answer specific questions during a control because she was in the shower, a circumstance the lower court already addressed with sufficient reasoning. The supreme court ruled that since these substantive issues were adequately examined and rejected by the territorial judge, they cannot be re-examined in this appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the contested issues were already adequately examined and rejected by the court of first instance with arguments immune from censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal double jeopardy principle exhaustion of remedies procedural economy Corte di Cassazione permesso di promuovere un procedimento penale presentazione dinnanzi all'autorità obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPPODO VALENTINA nato a MILANO il 24/01/1985 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentina Trippodo avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito (la circostanza, solo affermata, in forza della quale la ricorrente non avrebbe risposto agli operanti che effettuarono il controllo perchè in quel determinato frangente si trovava sotto la doccia, anche sotto il versante della relativa verosimiglianza, viene presa in considerazione e superata dalla Corte territoriale con una motivazione immune a censure prospettabili in questa sede :si veda il punto 4.1. della sentenza). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4,4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedett Pat