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Ordinanza — n. 36240/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36240/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36240/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFORTE GAETANO nato a CATANIA il 27/06/1983 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ì Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Monteforte avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo, che si sostanzia ( malgrado il vizio di motivazione prospettato letteralmente in rubrica) in una addotta violazione di legge ( sotto il versante della inoffensività della condotta e della assenza del dolo), perché manifestamente infondato ( risultando incontroverso in fatto il premeditato allontanamento non autorizzato del ricorrente dalla Comunità presso la quale era sottoposto gli arresti domiciliari); il secondo, afferente la determinazione del trattamento punitivo e la mancata applicazione delle attenuanti atipiche, perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( del resto il ricorso, avuto riguardo alle generiche, escluse anche in ragione dei precedenti, pure specifici del ricorrente, manca anche di indicare gli elementi positivi pretermessi dal motivare della Corte territoriale) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36240/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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espulsione di familiari inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento nonostante motivi di salute aiuto all'evasione di detenuti motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEFORTE GAETANO nato a CATANIA il 27/06/1983 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ì Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Monteforte avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare il primo, che si sostanzia ( malgrado il vizio di motivazione prospettato letteralmente in rubrica) in una addotta violazione di legge ( sotto il versante della inoffensività della condotta e della assenza del dolo), perché manifestamente infondato ( risultando incontroverso in fatto il premeditato allontanamento non autorizzato del ricorrente dalla Comunità presso la quale era sottoposto gli arresti domiciliari); il secondo, afferente la determinazione del trattamento punitivo e la mancata applicazione delle attenuanti atipiche, perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( del resto il ricorso, avuto riguardo alle generiche, escluse anche in ragione dei precedenti, pure specifici del ricorrente, manca anche di indicare gli elementi positivi pretermessi dal motivare della Corte territoriale) Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Be