Appeal against second-instance acquittal dismissed as inadmissible due to preclusive concordato rules post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under simplified procedure without a hearing. The appellant challenged a second-instance acquittal for failing to verify statutory grounds for dismissal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that this specific review was precluded by the concordato sulla pena mechanism re-introduced by the 2017 legislative reform applicable to post-2017 judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. Appeals against second-instance acquittals challenging the omission of Article 129 grounds are inadmissible if the case falls within the scope of the concordato sulla pena re-introduced by Law No. 103/2017, as the right to request such verification is precluded in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEGLINNOCENTI EDOARDO nato a GENOVA il 15/09/1980 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle p;--t-i3 udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di EDOARDO DEGL'INNOCENTI avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod.proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con L. n. 103 del 2017, lamentando l'omessa verifica di possibili cause di proscioglimento ex art 129 cod. proc. pen., rilievo precluso dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la legge citata (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
Da qui l'inammissibilità del ricorso, dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., cui conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa St,atoogini -