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Ordinanza — n. 36237/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient and non-illogical reasoning regarding mitigating factors versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36237/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision was sufficiently motivated. The appellant challenged the balance between recognized atypical mitigating circumstances and contested recidivism, but the appellate court's reasoning was deemed logical and based on a negative assessment of the defendant's criminal personality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the contested judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning, even if the appellant disputes the equivalence of mitigating factors and recidivism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient and non-illogical reasoning atypical mitigating circumstances recidivism equivalence criminal personality assessment procedural costs award Corte di Cassazione circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABACAR DIA nato il 20/02/1997 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Dia Babacar avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè sul tema inerente il giudizio di equivalenza reso tra le attenuanti atipiche riconosciute e la recidiva contestata, l'unico affrontato dal ricorso, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( coerentemente legata ad una valutazione in termini negativi della relativa personalità criminale in ragione dei suoi precedenti e del contegno tenuto nel sottarsi al controllo delle forze dell'ordine, dandosi a precipitosa fuga realizzata anche travolgendo un passante). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedett