Ordinanza — n. 36236/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMATORE CORRADO nato a TORINO il 09/08/1965 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Corrado Rematore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché i travisamenti addotti con prima doglianza ( relativi alla testimonianza dell'agente La Rosa per il fatto del 5 marzo 2013) all'evidenza sono privi della indispensabile decisività ( lasciano infatti di fatto inalterata la ricostruzione della relativa vicenda in fatto quanto alla riscontrata assenza dell'imputato al momento del controllo presso il luogo di esecuzione della misura); sia perchè la valutazione, contrastata dalla secondo doglianza, relativa alla ritenuta recidiva, risulta coerente al dato normativo applicato oltre che sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; sia perché il rivendicato giudizio di prevalenza delle attenuanti atipiche sulla stessa recidiva, contestata e ritenuta, risulta in radice ostacolato dal tenore dell'ad 69, comma 4, cod. pen. correttamente evocato in sentenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36236/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. correttamente evocato in sentenza.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REMATORE CORRADO nato a TORINO il 09/08/1965 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Corrado Rematore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dalla difesa dell'imputato Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, sia perché i travisamenti addotti con prima doglianza ( relativi alla testimonianza dell'agente La Rosa per il fatto del 5 marzo 2013) all'evidenza sono privi della indispensabile decisività ( lasciano infatti di fatto inalterata la ricostruzione della relativa vicenda in fatto quanto alla riscontrata assenza dell'imputato al momento del controllo presso il luogo di esecuzione della misura); sia perchè la valutazione, contrastata dalla secondo doglianza, relativa alla ritenuta recidiva, risulta coerente al dato normativo applicato oltre che sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; sia perché il rivendicato giudizio di prevalenza delle attenuanti atipiche sulla stessa recidiva, contestata e ritenuta, risulta in radice ostacolato dal tenore dell'ad 69, comma 4, cod. pen. correttamente evocato in sentenza.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Ben