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Ordinanza — n. 36235/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of merits arguments and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a second-instance judgment regarding criminal liability and non-punishment, but the court found the grievances merely repeated arguments already examined and rejected by the lower courts. Furthermore, the court determined the lower court's reasoning was sufficient and logical, particularly regarding the assessment of recidivism and criminal personality.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it reproduces grievances already examined and rejected by the courts of first and second instance, or if the contested judgment is sufficiently motivated.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of grievances sufficient motivation merits arguments criminal recidivism ritardo scusabile risarcimento per atto illecito responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
art 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOCCO GIUSEPPE nato a MODICA il 25/09/1976 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Zocco avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè riposa su motivi non consentiti in sede di legittimità e in particolare, quanto alle prime due doglianze, perché riproduce censure già vagliate e disattese dai giudici del merito, con corretti e puntuali argomenti giuridici ( a pagina 2 della sentenza si evidenzia, con riferimento al giudizio di responsabilità, che il ricorrente, sottoposto ad arresti domiciliari e autorizzato a recarsi al Sert dalle ore 9,15 alle 10,45, si trovava a fare la spesa, in un supermercato, oltre un'ora dopo il massimo orario di rientro consentito mentre a pagina tre, coerentemente, si lega alla intensità del dolo la negata applicabilità alla specie della causa di non punibilità rivendicata dalla difesa ai sensi dell'art 131 bis cod. pen. in considerazione della marcata evanescenza dei motivi sottesi alla violazione riscontata); quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, inoltre, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( a pagina 3, nel giustificare la recidiva, si fa puntuale riferimento al fatto che il reato a giudizio rappresenta espressione di una accresciuta personalità criminale in linea di coerente continuità con la tendenza a delinquere consolidata in ragione dei non remoti precedenti del ricorrente, personalità al contempo ritenuta utile a giustificare il diniego delle attenuanti atipiche).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Pr