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Ordinanza — n. 36234/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and failure to meet statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it relied on arguments already fully examined and rejected by the lower court. The appellant sought to apply a specific mitigating circumstance under Article 385 of the Penal Code, but the court found no new grounds to warrant re-examination. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 385, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if it is based on grounds already sufficiently debated and dismissed by the court of first instance, lacking any new elements or legal arguments that could alter the outcome.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mitigating circumstance denial Article 385 Penal Code procedural exhaustion of grounds court of cassation jurisdiction ritorno volontario aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 385, comma 4, cod. pen.
art 385 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOCCHIARO VITO nato a CATANIA il 23/01/1978 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Finocchiaro avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura, diretti a contrastare la denegata applicazione alla specie dell'attenuante di cui al quarto comma dell'art 385 cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (rimarcando l'indifferenza al fine dello spontaneo rientro nel luogo di esecuzione della misura da parte dell'imputato in precedenza evaso facendo leva sul consolidato orientamento espresso sul tema da questa stessa Corte alla luce degli arresti puntualmente evocati). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa St