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Ordinanza — n. 36233/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36233/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36233/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINO MAURIZIO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/09/1962 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Golino avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti in diritto e privi di vizi altrimenti prospettabili in sede di legittimità, in particolare rimarcando, quanto al primo motivo di ricorso, che la ricostruzione in fatto sottesa alla doglianza, già prospettata in appello e ribadita in questa sede, risultava espressamente contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio al momento della convalida e del relativo giudizio direttissimo; quanto al secondo motivo, che la condotta non poteva ritenersi di particolare tenuità; quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la pena è stata irrogata attestandosi sul minimo edittale, con conseguente manifesta inconferenza delle doglianze all'uopo proposte.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36233/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINO MAURIZIO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/09/1962 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Golino avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti in diritto e privi di vizi altrimenti prospettabili in sede di legittimità, in particolare rimarcando, quanto al primo motivo di ricorso, che la ricostruzione in fatto sottesa alla doglianza, già prospettata in appello e ribadita in questa sede, risultava espressamente contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio al momento della convalida e del relativo giudizio direttissimo; quanto al secondo motivo, che la condotta non poteva ritenersi di particolare tenuità; quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la pena è stata irrogata attestandosi sul minimo edittale, con conseguente manifesta inconferenza delle doglianze all'uopo proposte.

Parole chiave

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censura dell'accertamento dei fatti verosimiglianza della persecuzione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali riapertura della procedura d'asilo attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLINO MAURIZIO nato a PIAZZA ARMERINA il 03/09/1962 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Golino avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè legato a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti in diritto e privi di vizi altrimenti prospettabili in sede di legittimità, in particolare rimarcando, quanto al primo motivo di ricorso, che la ricostruzione in fatto sottesa alla doglianza, già prospettata in appello e ribadita in questa sede, risultava espressamente contraddetta dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio al momento della convalida e del relativo giudizio direttissimo; quanto al secondo motivo, che la condotta non poteva ritenersi di particolare tenuità; quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la pena è stata irrogata attestandosi sul minimo edittale, con conseguente manifesta inconferenza delle doglianze all'uopo proposte.

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa St no Mogini - P O A-ir7A-1 1-1`4