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Ordinanza — n. 36122/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36122/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36122/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCOI NAZARET nato il 24/12/1993 avverso la sentenza del 31/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAo avviso alle par.Ti udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA, con sentenza in data 31/07/2020, applicava nei confronti di BORCOI NAZARET la pena concordata dalle parti ex art, 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Ricorre BORCOI NAZARET, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità Il ricorso è inammissibile. 5i ribadisce infatti che è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36122/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione rinuncia alla motivazione motivazione nel merito motivi medici motivi validi invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORCOI NAZARET nato il 24/12/1993 avverso la sentenza del 31/07/2020 del TRIBUNALE di ROMAo avviso alle par.Ti udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; 1

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ROMA, con sentenza in data 31/07/2020, applicava nei confronti di BORCOI NAZARET la pena concordata dalle parti ex art, 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali art. 648 CP Ricorre BORCOI NAZARET, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità Il ricorso è inammissibile. 5i ribadisce infatti che è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore DRA R9CCHEn I