Ordinanza — n. 36121/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERRA MICHELE nato a ROMA il 16/05/1985 CANARECCI OTTAVIO nato a ROMA il 04/07/1957 BORAKAJ DRINI nato il 06/03/1989 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA Eto avviso alle par—ti] udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36121/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, del 12/12/2018, riducendo la pena inflitta a SERRA MICHELE in relazione ai reati di cui agli artt.1' art. 648 CP let.
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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SERRA MICHELE nato a ROMA il 16/05/1985 CANARECCI OTTAVIO nato a ROMA il 04/07/1957 BORAKAJ DRINI nato il 06/03/1989 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA Eto avviso alle par—ti] udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI, del 12/12/2018, riducendo la pena inflitta a SERRA MICHELE in relazione ai reati di cui agli artt.1' art. 648 CP let.
2. Gli imputati a mezzo dei loro difensori, chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Si ribadisce infatti che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201) Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore SANDRA RECCHIONE -A c. Il Pr ente S