Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest illogical motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a criminal conviction, alleging procedural defects and insufficient reasoning regarding liability and sentencing. The court rejected these claims, stating that the appellate court's motivation was logically coherent, effectively reasoned, and free from manifest illogical errors or internal contradictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Supreme Court's review of motivation is limited to verifying effectiveness, absence of manifest illogic, internal consistency, and compatibility with other acts; generic attacks on persuasiveness or evidentiary weight are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC MICHELE nato il 04/05/1987 avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 21/07/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 21/06/2017, nei confronti di JOVANOVIC MICHELE in relazione al reato di cui all art. 707 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si deduceva: - violazione di legge per difetto di notifica della data dell'ordinanza di rinvio a seguito di accoglimento dell'istanza del difensore per legittimo impedimento.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto dagli atti risulta - contrariamente a quanto dedotto - che l'ordinanza di rinvio è stata notificata al difensore a mezzo pec. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità. La doglianza contesta - invero genericamente - il merito delle valutazioni della Corte di appello di fatto invocando una nuova interpretazione delle proveiinammissibile in sede di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). gel caso in esame la motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. - Violazione di legge in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.
Il motivo è inammissibile in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la Corte di appello forniva ampia e persuasiva motivazione in ordine sia alle ragioni che avevano condotto a confermare il diniego delle circostanze generiche (assenza di elementi positivi), che a quelle che avevano condotto al rigetto della istanza di sostituzione (ultimo e penultimo foglio della sentenza impugnata). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Esten