Ordinanza — n. 36119/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGI LUCA nato a FABRIANO il 15/05/1974 avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 21/05/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 19/10/2016, nei confronti di RAGGI LUCA confermava la condanna in relazione al reato di cui ali art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si deduceva: (a) violazione dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. in quanto il maresciallo Turi avrebbe testimonianto su quanti) riferito da una persona informata sui fatti (Nazareno Scarafoni), (b) violazione del diritto di difesa conseguente alla indeterminatezza del capo di imputazione che non avrebbe specificamente individuato gli assegni, (c) vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità che sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni testimoniali senza alcun supporto documentale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 195 comma 4 cod. proc. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36119/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione della sentenza impugnata si presenta dunque privo di vizi logici manifesti e decisivi e resiste alle censure difensive s Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGGI LUCA nato a FABRIANO il 15/05/1974 avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 21/05/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 19/10/2016, nei confronti di RAGGI LUCA confermava la condanna in relazione al reato di cui ali art. 644 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si deduceva: (a) violazione dell'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. in quanto il maresciallo Turi avrebbe testimonianto su quanti) riferito da una persona informata sui fatti (Nazareno Scarafoni), (b) violazione del diritto di difesa conseguente alla indeterminatezza del capo di imputazione che non avrebbe specificamente individuato gli assegni, (c) vizio di motivazione in relazione all'accertamento di responsabilità che sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni testimoniali senza alcun supporto documentale.
Il ricorso è inammissibile. La genericità del capo di imputazione è stata dedotta solo in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. ; quanto alle censure sulla responsabilità: il Turi, contrariamente a quanto dedotto/ ha riferito solo sulle indagini bancarie che costituiscono un rilevante elemento di conferma rispetto alle dichiarazioni della persona offesa decisive per l'affermazione di responsabilità. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
La motivazione della sentenza impugnata si presenta dunque privo di vizi logici manifesti e decisivi e resiste alle censure difensive s Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ANDRA/9,EC 0-L .1,19 Il P z dente N..cA4 et t;