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Ordinanza — n. 36118/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner lacks standing under the 2017 procedural code amendment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36118/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni D'Amore's appeal against a settlement sentence inadmissible. The petitioner argued for the annulment of the Foggia court's decision, but the court found he lacked legal standing under the amended procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and D'Amore was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the petitioner lacks standing, as the 2017 amendment to Art. 613 restricts who may challenge settlement sentences.

Parole chiave

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criminal appeal standing settlement sentence annulment procedural code amendment legal standing requirement inadmissible appeal allegazioni insufficientemente motivate violazione delle forme sostanziali cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deldart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di FOGGIA, con sentenza in data 30/10/2019, applicava nei confronti di D'AMORE GIOVANNI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE GIOVANNI nato a TORREMAGGIORE il 08/07/1994 avverso la sentenza del 30/10/2019 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA Eto avviso alle par,U udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di FOGGIA, con sentenza in data 30/10/2019, applicava nei confronti di D'AMORE GIOVANNI la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui ali' art. 648 CP Ricorre D'AMORE GIOVANNI, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi deldart. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Co