Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for lack of specific reasoning on non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Palermo Court of First Instance upheld a plea bargain sentence against Giuseppe Burrafato, rejecting his appeal to the Supreme Court. Burrafato argued the lower court violated law by failing to explicitly address potential non-punishment causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the lower court correctly applied the principle that specific reasoning is only required when concrete elements suggest non-punishment might apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In plea bargain proceedings, a negative finding on non-punishment causes requires specific motivation only if the file contains concrete elements suggesting their applicability; otherwise, implicit verification suffices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURRAFATO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 16/11/1991 avverso la sentenza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOc2o avviso alle par-ZTg udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data 11/09/2020, applicava nei confronti di BURRAFATO GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 416 CP Ricorre BURRAFATO GIUSEPPE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non considera che è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore 2ANc ,CA RECCHIONE (25, Il Pre ente 5 t S ' • al CANCEL-- SERG i»i PAOLA 1'