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Ordinanza — n. 36116/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding subjective element and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36116/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonio Casula's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the subjective element of the crime and the sentencing treatment. The court held that the appellate court's reasoning was logically sound and did not suffer from manifest illogic or internal contradictions. Consequently, the appeal was dismissed, and Casula was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation's review of a lower court's reasoning is limited to verifying effectiveness, manifest illogic, internal contradiction, and incompatibility with other acts, excluding general dissatisfaction with persuasiveness or specific weight of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal subjective element crime sentencing treatment manifest illogic Court of Cassation motivi di cassazione scemata imputabilità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 648 CP
Il ricorrente contestava sia la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che quella relativa al trattamento sanzionatorio( con riguardo sia al diniego delle generiche che alla attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod.
art. 648 comma 2 cod. pen
Il ricorrente contestava sia la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che quella relativa al trattamento sanzionatorio( con riguardo sia al diniego delle generiche che alla attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen).
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASULA ANTONIO nato a CAPOTERRA il 19/09/1983 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 19/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CAGLIARI, in data 10/04/2019, nei confronti di CASULA ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente contestava sia la motivazione in ordine all'elemento soggettivo che quella relativa al trattamento sanzionatorio( con riguardo sia al diniego delle generiche che alla attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen). Il ricorso è inammissibile. La contestazione relativa all'elemento soggettivo si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza della giurisdizione di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

Nel caso in esame la Corte di appello confermava la sussistenza dell'elemento soggettivo effettuando una accurata e persuasiva valutazione in ordine all'elemento soggettivo ritenendo false le giustificazioni fornite dal ricorrente (pag.5 della sentenza impugnata). La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Il secondo motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio e' manifestamene infondato: le generiche sono state concesse e bilanciate in equivalenza e l'attenuante prevista dall'art. 648 comma 2 cod. pen. viene invocata con allegazioni generiche che non si confrontano con gli specifici argomenti offerti dalla Corte per quantificare la sanzione (Si tratta di ricettazione di autovettura funzionante).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Cons