Ordinanza — n. 36115/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MARCO nato a GENOVA il 27/03/1976 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CASSINO, in data 26/03/2018, nei confronti di AIELLO MARCO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in relazione ad una truffa contrattuale consumata online Il motivo è inammissibile. il ricorrente reitera le doglianze già avanzate con l'atto di appello alle quali la Corte territoriale aveva fornito persuasiva ed accurata risposta richiamando la giurisprudenza, che il collegio condivide, secondo cui Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017 ) Rv. 269893 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36115/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione contestata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MARCO nato a GENOVA il 27/03/1976 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CASSINO, in data 26/03/2018, nei confronti di AIELLO MARCO in relazione al reato di cui all art. 640 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa in relazione ad una truffa contrattuale consumata online Il motivo è inammissibile. il ricorrente reitera le doglianze già avanzate con l'atto di appello alle quali la Corte territoriale aveva fornito persuasiva ed accurata risposta richiamando la giurisprudenza, che il collegio condivide, secondo cui Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017 ) Rv. 269893 - 01).
La motivazione contestata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore Si= Ft/ CCHIeftE,