Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding denial of generic mitigating circumstances due to lack of manifest illogicality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Carmen Anglescu inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court justified the denial based on the defendant's aggressive conduct, a decision deemed free from manifest illogicality. Consequently, the court ruled that appellate judgments on this issue are unreviewable unless they lack logical coherence, thereby dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is inadmissible on appeal if the lower court's reasoning lacks manifest illogicality, as the appellate court need not consider every favorable element but only those deemed decisive.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELESCU CARMEN nato il 02/03/1993 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 21/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 06/04/2018, nei confronti di ANGELESCU CARMEN confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo è inammissibile. Il collegio ribadisce che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di appello riteneva che le modalità della condotta connotata da una rilevante aggressione alla persona ostasse alla ulteriore riduzione di pena correlata al beneficio sanzionatorio invocato. La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore NDRA RCCHIONE Il Pr u-nte SERG41 I PAOLA DE