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Ordinanza — n. 36113/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36113/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Valente Mario inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's confirmation of his conviction. The appellant argued that the denial of generic mitigating circumstances and the calculation of sentence increases were illegal, but the court found these arguments inconsistent with established case law. The court ruled that appellate judges have broad discretion in sentencing and do not need to provide exhaustive reasoning for every factor, provided their decision is not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 133 c.p.; The denial of generic mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is not manifestly illogical, and the determination of the specific sentence constitutes a discretionary evaluation that does not require an analytical exposition of all statutory criteria.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion penal code provisions inadmissible appeal manifest illogicality commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
Art. 133 c.p.
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 c.p.p.
117242), Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
117242), Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008
pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep.
Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989
ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTE MARIO nato a TORREMAGGIORE il 31/10/1989 avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 08/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 24/06/2019, nei confronti di VALENTE MARIO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio: sarebbero illegittimi sia il diniego delle generiche che la definizione degli aumenti per la continuazione. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nel caso in esame la Corte di appello riteneva di non concedere l'invocato beneficio in ragione della gravità del fatto e del comportamento processuale del ricorrente: si tratta di una motivazione coerente con le indicazioni offerte dalla Corte di legittimità che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Quanto alla definizione del trattamento sanzionatorio e tclunquei alla quantificazione degli aumenti per la continuazione il collegio ribadisce invece - rilevando la legittimità della motivazione contestata - che che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.

Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242), Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Es