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Ordinanza — n. 36111/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36111/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36111/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI IMMACOLATA nato a PAGANI il 09/09/1983 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO ILa CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 17/04/2019, nei confronti di ROSSI IMMACOLATA in relazione al reato di cui all' art. 640 CP let. 2 dichiarando inammissibile l'appello propostP perché tardivo. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico: non veniva contestata la rilevazione della causa di inammissibilità, ma la repsonsabilità.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36111/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 640 CP let. 2 dichiarando inammissibile l'appello propostP perché tardivo. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico: non veniva contestata la rilevazione della causa di inammissibilità, ma la repsonsabilità.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive ritardo scusabile tempestività dell'inoltro decorrenza del termine termini di ricorso perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSI IMMACOLATA nato a PAGANI il 09/09/1983 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO ILa CORTE APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 17/11/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, in data 17/04/2019, nei confronti di ROSSI IMMACOLATA in relazione al reato di cui all' art. 640 CP let. 2 dichiarando inammissibile l'appello propostP perché tardivo. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile in quanto aspecifico: non veniva contestata la rilevazione della causa di inammissibilità, ma la repsonsabilità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634;

Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore /6ANDRi3rRECCHIONE Il Pr- .idente SER4.I PAOLA TA