Ordinanza — n. 36110/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MADDAMA DONATO nato a FOGGIA il 13/10/1992 BASANISI FRANCESCO nato a FOGGIA il 20/12/1992 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 27/06/2012, nei confronti di MADDAMA DONATO, BASANISI FRANCESCO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: MADDAMA DONATO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui LEFfélil giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 114 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36110/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242) BASANISI FRANCESCO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. contestava la motivazione nella parte in cui aveva negato la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. attribuendo al ricorrente la decisiva funzione di "palo", laddove la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come connivenza non punibile. L (-424-(SuzzA., si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MADDAMA DONATO nato a FOGGIA il 13/10/1992 BASANISI FRANCESCO nato a FOGGIA il 20/12/1992 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 04/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 27/06/2012, nei confronti di MADDAMA DONATO, BASANISI FRANCESCO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: MADDAMA DONATO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui LEFfélil giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).
La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.
Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242) BASANISI FRANCESCO deduce: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. contestava la motivazione nella parte in cui aveva negato la sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. attribuendo al ricorrente la decisiva funzione di "palo", laddove la sua condotta avrebbe dovuto essere inquadrata come connivenza non punibile. L (-424-(SuzzA., si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individua fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.
Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
La Corte di appello con motivazione che esprima valutazioni di merito non rivisitabili in questa sede confermava che le prove raccolte indicavano univocamente che il Basanisi aveva svolto e funzione, di palo, decisiva per la riuscita della rapina La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso