Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing of two grounds and mere repetition of a previously rejected argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Bottone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first two complaints were rejected because they were raised for the first time at the cassation level, violating the rule against breaking the chain of jurisdiction. The third complaint regarding the missing signature was dismissed as a mere repetition of an argument already fully addressed and rejected by the appellate court. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and penalized the appellant for failing to provide specific, new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if grounds are raised for the first time at this level, breaking the chain of jurisdiction, or if they constitute a mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without providing new specific criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTONE RAFFAELE nato a NAPOLI il 22/08/1974 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 09/04/2019, nei confronti di BOTTONE RAFFAELE in relazione al reato di cui all' art. 642 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Si contestava sia la precisione che il capo di imputazione, che la legittimità della acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati.
Si rinnovava inoltre la contestazione relativa alla mancanza della firma del Bottone sulla richiesta di risarcimento. Il ricorgo è inammissibile. Le prime due doglianze sono state avanzate per la prima volta in cassazione con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Il motivo che contesta la mancanza della firma si profila come reiterativo della analoga doglianza avanzata con la prima impugnazione senza confrontarsi con la accurata e persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale. Sul punto il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 della11/03/2009, Rv. 243838;
Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Rv. 206507), Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore SANDRA I;.EC 1-9Z1,n_1E TT rkl. A Il