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Ordinanza — n. 36108/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; extortion penalty upheld due to severe physical harm outweighing minor financial loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36108/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for extortion. The appellant argued for a mitigating circumstance based on the low financial value of the stolen goods, but the court rejected this claim. The decision relied on established precedent that in extortion cases, significant physical and moral harm to the victim precludes the application of the minor damage mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 2 cod. pen.; Art. 629 CP: The mitigating circumstance of minor damage is inapplicable to extortion when the crime involves severe consequences on the victim's physical liberty and integrity, rendering the financial loss secondary to the personal harm inflicted.

Parole chiave

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extortion penalty minor damage mitigation physical harm aggravation cassation inadmissibility criminal sentencing azione civile sanzione penale risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 629 CP
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018
Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008
274080; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASATI DAVIDE nato a MONZA il 05/10/1978 avverso la sentenza del 17/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 17/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MONZA, in data 16/09/2019, nei confronti di CASATI DAVIDE in relazione al reato di cui all' art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, e, segnatamente alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n.

2) cod. pen. Il collegio ribadisce che l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima (Sez. 2, n. 46504 del 13/09/2018 - dep. 12/10/2018, B, Rv. 274080; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008 - dep. 20/03/2008, Umina e altri, Rv. 239749). Nel caso in esame la Corte di appello) in coerenza con tali indicazioni ermeneuticheyritenendola incompatibile con la intensità delle violenze e l'entità del danno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore 9r1y1,_DRA P',F