Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36106/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of criminal unity for continued punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36106/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Filal Cherkaoui inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's decision on continued punishment. The appellant argued that the Court of Appeal failed to recognize criminal continuity, but the higher court found the lower court's reasoning logically sound and consistent with established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the Court of Appeal correctly determines that criminal continuity is absent due to a lack of a single criminal design, as the lower court's reasoning is free from manifest logical defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal continuity single criminal design inadmissible appeal continued punishment Court of Cassazione reiterazione di reati penali commisurazione della pena per rapina altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILAL CHERKAOUI nato il 18/10/1994 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 10/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 19/12/2019, nei confronti di FILAL CHERKAOUI confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione motivazione con riferimento alla definizione del trattamento sanzionatorio in quanto no sarebbe stata riconosciuta la continuazione con altra condanna. Il motivo è inammissibile in quanto, contrariamente a quanto ritenuto / la Corte di appello ha ritenuto con motivazione ineccepibile che la invocata continuazione non poteva essere riconosciuta dato che risultava assente una unitaria progettualità criminosa e ? dunque inon si rinveniva "il medesimo disegno criminoso" necessario per il riconoscimento della continuazione (pag. 4 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Est