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Ordinanza — n. 36105/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic request for evidence re-evaluation without specific legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36105/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by De Pasquale Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code. The court rejected this as a generic request for re-evaluation of evidence rather than a specific legal challenge to the territorial court's reasoning regarding the appellant's role in the negotiations.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal based on a generic request to re-evaluate probative circumstances without confronting the specific factual and legal grounds of the lower court's decision is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mitigating circumstance Article 114 Penal Code generic request court costs Article 616 c.p.p. evidence re-evaluation corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 114 cod. pen.
2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen..
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 114 cod. pen
2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE FRANCESCO nato a NAPOLI il 03/02/1980 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di COMO, in data 30/10/2018, nei confronti di DE PASQUALE FRANCESCO confermava la condanna in relazione al reato di cui alli art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve in una generica richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie e non si confronta con la puntuale motivazione offerta dalla Corte territoriale che esclude la sussistenza dell'attenuante invocata / escludendo che il ricorrente avesse svolto un ruolo limitato avendo svolto l'intera trattativa con la persona offesa (pag. 3 della sentenza impugnata).

La motivazione offerta dalla Corte territoriale è priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ASANDRA RE enJE Il Pr ente SERGI I PAOLA 1.-77C t".-"f A-T A it.,