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Ordinanza — n. 36103/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36103/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36103/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURMENDI RUIZ MAGALI ERNESTINA nato il 12/01/1972 PAPILLO DOMENICO nato a GEROCARNE il 04/02/1962 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36103/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURMENDI RUIZ MAGALI ERNESTINA nato il 12/01/1972 PAPILLO DOMENICO nato a GEROCARNE il 04/02/1962 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Parole chiave

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risarcimento per atto illecito criminalità persistente sanzioni penali sanzione disciplinare dell'avvocato partecipazione al reato mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
/2 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GURMENDI RUIZ MAGALI ERNESTINA nato il 12/01/1972 PAPILLO DOMENICO nato a GEROCARNE il 04/02/1962 avverso la sentenza del 07/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO a CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 07/09/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di MILANO, in data 15/11/2019, nei confronti di GURMENDI RUIZ MAGALI ERNESTINA, PAPILLO DOMENICO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 416 CP funzionale alla consumazione di reati contro il patrimonio. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, contestando sia l'accertamento di responsabilità che il trattamento sanzionatorio Si contestava l'affermazione di responsabilità (a) in relazione agli episodi delittuosi consumati con modalità atipiche rispetto quelle ordinariamente usate dal Gruppo criminale (capi 86 e 85), (b) in relazione alla truffa descritta al capo 80) ed a quella al capo 75) (c) la qualificazione come furti aggravati invece che come truffe delle condotte descritte ai capi 53, 54, 55, 57, 62, 68, 73, 75, 82, 88 (d) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la insufficienza della motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

Si tratta di doglianze inammissibili in quanto generiche, ovvero prive di specificità riguardo alla pertinente e precisa motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno dell'affermazione di responsabilità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Contrariamente a quanto dedotto la motivazione contestata non si presta ad alcuna censura non essendo emersi vizi logici o discrasie tra prova raccolta e valutata. Anche le censure relative al trattamento sanzionatorio non sono ammissibili. Si ribadisce infatti che I a graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Nel caso in esame , con motivazione ineccepibile la Corte di appello escludeva che vi fossero i presupposti per la concessione delle attenuanti atipiche e giustificava gli aumenti per la continuazione con lo specifico ruolo ricoperto dagli indagati. /2 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ANDRA RECFII.OrZE Z.)2c,./ Il Pres ente SERG I PA