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Ordinanza — n. 36101/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36101/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36101/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMIENTI MICHELE nato a GRUMO APPULA il 01/01/1985 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 18/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/05/2014, nei confronti di CHIMIENTI MICHELE in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto/ contrariamente a quanto dedotto hCorte di appello prendeva / in esame il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed escludeva che ci fossero le condizioni per la concessione dell'attenuante invocata / ritenendo ostativa l'entità del danno.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36101/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto/ contrariamente a quanto dedotto hCorte di appello prendeva / in esame il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed escludeva che ci fossero le condizioni per la concessione dell'attenuante invocata / ritenendo ostativa l'entità del danno.

Parole chiave

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accertamento dell'ammontare del danno danno patrimoniale danno differenziale caso di rigore economico ricorso per risarcimento danni indennità per il danno soggettivo

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 c.p
2 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIMIENTI MICHELE nato a GRUMO APPULA il 01/01/1985 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 18/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/05/2014, nei confronti di CHIMIENTI MICHELE in relazione al reato di cui all art. 629 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego della concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto/ contrariamente a quanto dedotto hCorte di appello prendeva / in esame il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio ed escludeva che ci fossero le condizioni per la concessione dell'attenuante invocata / ritenendo ostativa l'entità del danno.

Si tratta di una pronuncia che rispetta le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità che ha affermato, con giurisprudenza che si condivide che Ai fini della valutazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il giudice deve avere riguardo soltanto al "danno patrimoniale" (nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa), e non può quindi attribuire rilievo ostativo agli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., e, in particolare, alla capacità a delinquere (Cass. sez. 2, n. 13575 del 20/12/2013, dep 2014 Rv. 259701). 2 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore /gANDRAECCHIONE Il Pr idente SER øT.I P