Ordinanza — n. 36097/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI PASQUALE nato a NAPOLI il 22/05/1969 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, ed applicando l'art. 599 bis cod. proc. pen. in data 11/06/2018, nei confronti di LIGUORI PASQUALE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta contestata. Il ricorso è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36097/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in data 11/06/2018, nei confronti di LIGUORI PASQUALE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta contestata. Il ricorso è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGUORI PASQUALE nato a NAPOLI il 22/05/1969 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 08/10/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NOLA, ed applicando l'art. 599 bis cod. proc. pen. in data 11/06/2018, nei confronti di LIGUORI PASQUALE confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 648 CP let. 2 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica della condotta contestata. Il ricorso è inammissibile. Si ribadisce infatti che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, MARINIELLO FABIO, Rv. 27610201).
Con specifico riguardo alle contestazione relative alla qualificazione giuridica si condivide e ribadisce la giurisprudenza secondo cui E' inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). (Sez. 6 - , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01) Si premette che Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere