Ordinanza — n. 36095/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1969 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 29/10/2019, nei confronti di BUONO ROBERTO in relazione al reato di cui ali' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi sia la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che l'illegittimità del trattamento sanzionatorio con riguardo al riconoscimento della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36095/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo che contesta l'accertamento di responsabilità è generico. Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso, con riguardo alle censure sulla responsabilità, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONO ROBERTO nato a SAN SEVERO il 10/01/1969 avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/06/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TORINO, in data 29/10/2019, nei confronti di BUONO ROBERTO in relazione al reato di cui ali' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con due distinti motivi sia la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che l'illegittimità del trattamento sanzionatorio con riguardo al riconoscimento della recidiva.
Il ricorso è inammissibile. Il motivo che contesta l'accertamento di responsabilità è generico. Il collegio ribadisce che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso, con riguardo alle censure sulla responsabilità, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. ta contestazione in ordine al riconoscimento della recidiva non risulta proposta con la prima impugnazione con insanabile frattura della catena devolutiva e conseguente inammissibilità della doglianza. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore ANDTECC IONE i Il Privo sente S