Ordinanza — n. 36091/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ANTONIA nato a PALERMO il 28/01/1967 avverso la sentenza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOco avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data 11/09/2020, applicava nei confronti di CONTE ANTONIA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 416 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri che incombono sul giudice ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 c.p, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36091/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 416 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri che incombono sul giudice ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTE ANTONIA nato a PALERMO il 28/01/1967 avverso la sentenza del 11/09/2020 del GIP TRIBUNALE di PALERMOco avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di PALERMO, con sentenza in data 11/09/2020, applicava nei confronti di CONTE ANTONIA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 416 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione agli oneri che incombono sul giudice ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 27/04/2021 Il Consigliere Estensore NDRA(ItCCHIONE